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::: Diritto

Le società in generale

DEFINIZIONE ED ELEMENTI GENERALI

Premessa, Impresa e Società
L’esercizio di impresa, cioè di un’attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, può essere intrapreso da una singola persona fisica (impresa individuale) o da un gruppo di persone (impresa collettiva).
Nel primo caso l’imprenditore è un unico soggetto, che assume personalmente la direzione dell’attività produttiva e il conseguente rischio economico; nel secondo caso, invece, più soggetti partecipano congiuntamente alle decisioni relative alla gestione dell’impresa e concorrono nei risultati positivi (utili) o negativi (perdite) che ne derivano. La forma più importante e diffusa di impresa collettiva è costituita dalla società.
Il termine società viene usato indistintamente nel linguaggio tecnico-giuridico per indicare il negozio giuridico, cioè la dichiarazione di volontà dei soci diretta a costituire la società, sia l’organismo, cioè l’ente che si costituisce per effetto di tale volontà. norxshop.com

La costituzione della società
Una società si può costituire con un contratto o anche, in alcuni casi, con un atto unilaterale. Il contratto costitutivo di una società, con il quale “due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247), è un contratto:

  • bilaterale o plurilaterale, in quanto si può stipulare tra due o più parti;
  • puramente consensuale, poiché si perfeziona o si conclude con il semplice consenso;
  • associativo, dal momento che le parti mirano raggiungere un fine o scopo comune, costituito dallo svolgimento di un’attività economica per ripartirne tra di loro gli eventuali profitti, e le prestazioni di ciascuna, costituite dal conferimento di beni o di servizi, sono dirette al conseguimento di tale obiettivo;
  • a titolo oneroso, dato che l’attribuzione patrimoniale che ciascuna parte riceve dal contratto trova giuridicamente la propria causa nel conferimento di beni o di servizi che ciascun socio si obbliga a eseguire;
  • di durata, in quanto non si esaurisce in un solo momento ma si protrae nel tempo per un periodo più o meno lungo;
  • tipico o nominativo, poiché sono ammesse soltanto le società che corrispondono ai tipi espressamente previsti dalla legge.

Il contratto è una forma più frequente, ma non esclusiva, che può assumere l’atto costitutivo della società. Per uniformare la normativa italiana a quella comunitaria, infatti, è stata introdotta la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata anche con un atto unilaterale.

Il contratto di società
Normalmente la società si costituisce mediante un contratto, i cui caratteri essenziali sono:

  • la pluralità di persone: una società, che costituisce una forma di esercizio collettivo di un’attività, presuppone di solito la presenza di due o più soci;
  • il conferimento di beni e servizi: con l’accordo costituito della società i soci si obbligano a mettere a disposizione i mezzi che si rendano necessari per lo svolgimento in comune dell’attività economica prescelta;
  • l’esercizio in comune di un’attività economica: il conferimento di beni o di servizi da parte dei soci è preordinato all’esercizio in comune di un’attività economica ai sensi dell’articolo 2082. Pertanto il contratto di società implica la partecipazione diretta o indiretta dei soci alla gestione sociale e all’assunzione dei rischi che ne derivano;
  • lo scopo di divisione degli utili: l’esercizio in comune di un’attività economica ha come fine ultimo la divisione degli utili eventuali conseguiti dall’impresa sociale.
    Lo scopo di lucro costituisce pertanto la causa in senso giuridico, cioè la funzione economico-sociale, del contratto di società. Nell’ambito della nozione generale di società si devono peraltro distinguere le società cosiddette lucrative (art. 2247) da quelle non lucrative o mutualistiche, nelle quali ricorrono tutti gli elementi del contratto di società precedentemente delineati ma manca il fine di lucro o speculativo.
    Nelle società lucrative lo scopo di lucro deve essere inteso in senso oggettivo e in senso soggettivo: è necessario cioè che l’attività sociale sia obiettivamente finalizzata al conseguimento de profitti e inoltre che i singoli soci aspirino a ottenere personalmente una propria quota degli utili conseguiti.

LE PRINCIPALI CLASSIFICAZIONI DELLE SOCIETÀ
La tipicità delle società
La legge prevede espressamente, nel titolo V del libro V del codice civile, sei tipi di società, ciascuno con una propria struttura e una propria disciplina. I tipi legali di società sono:

  • la società semplice (artt. 2251-2290);
  • la società in nome collettivo (artt. 2291-2312);
  • la società in accomandita semplice (artt. 2313-2324);
  • la società per azioni (artt. 2325-2461);
  • la società in accomandita per azioni (artt. 2462-2471);
  • la società a responsabilità limitata (artt. 2472-2497 bis).

Il successivo titolo VI disciplina altri due tipi di società, con caratteristiche parzialmente diverse rispetto alle precedenti in quanto non hanno scopo di lucro ma piuttosto quello di fare realizzare ai soci un risparmio di spesa. Tali società sono:

  • la società cooperativa (artt. 2511-2545);
  • la società di mutua assicurazione (artt. 2546-2548).

Le società costituiscono un sistema chiuso in quanto, in base alla disposizione desumibile dall’articolo 2249, non sono ammesse società atipiche: i privati pertanto non possono liberamente creare delle società diverse dai modelli tassativamente prestabili dall’ordinamento giuridico.
Il principio di tassatività dei tipi sociali comporta anche che non sono ammesse società miste, cioè società la cui disciplina concreta risulti dalla combinazione di disposizioni astrattamente dettate per diversi tipi di società. Le società possono essere classificate secondo diversi criteri o elementi distintivi.

Le società commerciali e non commerciali
In relazione all’oggetto sociale, cioè all’attività economica esercitata in comune ai sensi dell’articolo 2247, le società si distinguono in commerciali e non commerciali.
Le società commerciali possono svolgere qualsiasi attività, commerciale o non commerciale. Sono società commerciali tutti i tipi di società diversi dalla società semplice, cioè la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata.
Le società non commerciali possono svolgere soltanto un’attività non commerciale, diversa cioè da quelle indicate nell’articolo 2195. Nel sistema vigente esiste un unico tipo di società non commerciale, la società semplice, che di fatto viene costituita prevalentemente per l’esercizio di attività di carattere agricolo (art. 21351,2) oltre che per l’esercizio in forma associata di attività professionali nei casi nei quali sia consentita. Da quanto detto risulta che:

  • per l’esercizio di un’attività commerciale si deve necessariamente ricorrere allo schema di una società commerciale (art. 22491). In tale ipotesi si tratta di una società commerciale, per quanto riguarda la forma, e di natura commerciale, per quanto riguarda la l’attività prevista come oggetto sociale;
  • per l’esercizio di un’attività non commerciale si può utilizzare il tipo di società semplice o anche di una società commerciale (art. 22492). Se si adotta lo schema di una società commerciale, si tratterà in questo caso di una società commerciale, per quanto riguarda la forma, ma di natura non commerciale, in relazione all’oggetto sociale.

Le società lucrative e mutualistiche
In relazione allo scopo perseguito, le società si distinguono in lucrative e mutualistiche.
Le società lucrative hanno come scopo la divisione degli utili tra i soci. Sono tali tutti i tipi di società previsti e disciplinati nel titolo V.
Le società mutualistiche, invece, sono dirette a fare realizzare ai soci non un utile (guadagno positivo) bensì un risparmio di spesa (guadagno negativo), producendo direttamente dei beni o dei servizi. Sono tali le società disciplinate nel titolo VI (le società cooperative e le mutue assicuratrici).

LE SOCIETÀ DI PERSONE E DI CAPITALI
In relazione al grado di autonomia patrimoniale di cui sono dotate, le società si distinguono in società di persone e di capitali.
Per autonomia patrimoniale della società si intende il fenomeno giuridico, presente in tutti i tipi di società ma in misura e con caratteri diversi da società a società, della separazione tra il patrimonio della società e il patrimonio dei singoli soci che la compongono.
In base ai principi generali sulla responsabilità patrimoniale, qualunque soggetto giuridico che assume delle obbligazioni è chiamato a rispondere per il loro eventuale inadempimento con tutto il suo patrimonio, cioè con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740), e quindi di regola nessuno è responsabile con il proprio patrimonio per le obbligazioni altrui.
L’autonomia patrimoniale di una società si definisce perfetta quando la società è dotata di personalità giuridica, in altri termini quando per il diritto costituisce un soggetto del tutto distinto e autonomo da quello delle singole persone fisiche dei soci e pertanto è titolare di un patrimonio del tutto distinto e separato da quello personale dei soci, e questa personalità giuridica viene riconosciuta alle società di capitali che sono:

  • la società per azioni;
  • la società a responsabilità limitata;
  • la società in accomandita per azioni.

L’autonomia patrimoniale di una società si dice invece imperfetta quando a essa non viene riconosciuta la personalità giuridica. Queste società sono soggetti di diritto, anche se la loro soggettività giuridica è più attenuata in quanto non sono soggetti del tutto distinti e autonomi rispetto alle persone che le compongono.
Nelle società non dotate di personalità giuridica, per le obbligazioni sociali è responsabile in primo luogo la società con il suo patrimonio, ma nel caso in cui questo sia insufficiente anche i singoli soci, salvo alcune possibili limitazioni, sono illimitatamente e solidalmente responsabili e pertanto rischiano nella società non solo i beni conferiti ma anche l’intero patrimonio personale.
Non sono riconosciute come persone giuridiche, e hanno un’autonomia patrimoniale solo imperfetta, le società di persone, e cioè:

  • la società semplice;
  • la società in nome collettivo;
  • la società in accomandita semplice.

Percorsi:
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